la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone portatrici di handicap considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. 2. Alle societa', associazioni, federazioni sportive, e' riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge. 3. La regione Lazio, in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma interviene con: a) contributi in conto capitale; b) finanziamenti per l'adeguamento delle strutture alle necessita' della pratica sportiva per portatori di handicap.