la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove  e favorisce lo sviluppo delle attivita'
sportive in favore delle persone portatrici di handicap  considerando
la  pratica  delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare
di formazione psicofisica.
   2.  Alle  societa',   associazioni,   federazioni   sportive,   e'
riconosciuta  primaria  importanza nel raggiungimento delle finalita'
di cui alla presente legge.
   3. La  regione  Lazio,  in  attuazione  dei  principi  di  cui  al
precedente primo comma interviene con:
     a) contributi in conto capitale;
     b)   finanziamenti   per   l'adeguamento  delle  strutture  alle
necessita' della pratica sportiva per portatori di handicap.